La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, (n.1312/22/14) ha finalmente colto l’importanza dell’aspetto sostanziale rispetto a quello formale, all’interno dei sodalizi sportivi. L’accertamento dell’Ufficio si basava sul disconoscimento dell’applicabilità delle norme di favore di cui all’articolo 148 del TUID, basandosi principalmente sullo Statuto dell’Associazione, in particolare evidenziando la mancata previsione del divieto dello scopo di lucro e di distribuzione indiretta degli utili. Il Giudice della CTR, dopo aver analizzato lo Statuto, ha rilevato che è necessario verificare se le mancanze dello Statuto si riverberano poi in reali comportamenti contrari alla norma svolti dal contribuente. L’Ufficio, inoltre, contestava l’omessa applicazione della ritenuta d’acconto per i compensi dati ai collaboratori per le prestazioni sportive svolte. Anche in questo caso, l’applicazione dell’articolo 67 1°c. lett.m)del TUIR prescinde dalla natura dell’attività, commerciale o meno dell”associazione, ma ci si deve basare essenzialmente sulla natura sportiva delle attività svolte dal collaboratore. Inoltre, ancora una volta l’Ufficio evita di applicare l’esimente di cui all’articolo 149 del TUIR, relativamente alla non applicazione della perdita della qualifica di ente non commerciale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche.
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