La legge di stabilità 2015 modifica l’art. 25 comma 5 della L. 133/1999 e aumenta il limite di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nei confronti delle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici. L’obbligo di tracciabilità, precedentemente previsto per gli importi superiori a 516,46 euro, viene infatti ora contemplato per gli importi pari o superiori a 1.000 euro. Il limite di tracciabilità viene quindi “allineato” a quello previsto in materia di antiriciclaggio dall’art. 49 del DLgs. 231/2007. L’obbligo di tracciabilità si applica a tutti i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91 e non solo alle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici. Quindi anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco, alle associazioni bandistiche, ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, alle associazioni di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro. Si evidenzia che l’inosservanza dell’obbligo comporta il disconoscimento del regime fiscale agevolato e l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97, da 258 a 2.065 euro.
Dott.ssa Sara Chen
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