I compensi erogati dalle Associazioni Sportive agli istruttori, sono assoggettati alla contribuzione INPS/ex Enpals?
Purtroppo la risposta è affermativa, tutti coloro che superano i 5.000 euro lordi annui devono sempre versare tali contributi, validi per il calcolo del Fondo Pensione Sportivi Professionisti.
si legge nelle circolari INPS:
“Con riguardo al settore dello sport professionistico, l’obbligo assicurativo insorge per gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica (cfr. art. 2, L. n. 91/1981). In particolare, si evidenzia che sono professionisti gli sportivi appartenenti ai settori: calcio, ciclismo, golf, pugilato, motociclismo e basket. I suddetti lavoratori sono coperti dall’assicurazione obbligatoria a prescindere dalla forma in cui si estrinseca lo svolgimento e la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, sia essa annoverabile nell’ambito del lavoro di natura subordinata, sia essa riconducibile ad una delle diverse fattispecie di lavoro autonomo ed il correlato obbligo contributivo, anche in tale ambito, grava sempre sul datore di lavoro”.
La distinzione fra attività professionistica ed attività dilettantistica è una delle problematiche che crea molta confusione, ma se leggiamo la L. n. 91/1981, possiamo pervenire ad un chiarimento in merito. La legge afferma:
“Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”
Vi sono, dunque, due fattori da considerare: la CONTINUITA’ e l’attività a TITOLO ONEROSO.
E proprio su questi punti si fonda la pretesa dell’INPS, ogniqualvolta vi sono le caratteristiche della continuità dell’attività e l’onerosità della stessa, al superamento della soglia dei 5.000 euro annui, scatta l’obbligo contributivo. Fino a questo momento, purtroppo, vi sono diverse sentenze del Giudice del Lavoro che ha dato ragione all’Ente, a nulla valendo il fatto che l’Associazione che eroga i compensi abbia la natura Dilettantistica.
A questo si aggiunge un’ultima sentenza della Cassazione (sentenza n.21245, 8/10/14) che afferma quanto segue:
“Gli istruttori di nuoto, in quanto esplichino la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra gli addetti agli impianti sportivi di cui all’art.3, co.1, n.21 del 708, come sostituito dal d.P.R. 22 luglio 1986, n.10, indipendentemente dal regime autonomo o subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa, con conseguente debenza all’Inps dei contributi SSN, di malattia e Gescal”.
Di conseguenza, per gli istruttori di nuoto, si aggiungono i contributi SSN, di malattia e GESCAL.
Комментарии