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Immagine del redattoreSara Chen

Nuova comunicazione Prestazioni Occasionali


La Legge 215/2021 di conversione del Decreto Fiscale 146/2021 ha modificato ancora una volta l’art. 14 comma 1 del DLgs 81/2008 introducendo una serie di misure dedicate al lavoro autonomo occasionale, nello specifico il nuovo obbligo di comunicazione preventiva riguarda esclusivamente l’attività imprenditoriale ossia l’attività economica organizzata, esercitata in modo professionale al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. In base a ciò, sono esclude quindi ONLUS, STUDI PROFESSIONALI (non organizzati in forma societaria), ASD, Associazioni, culturali musicali e consimili senza scopo di lucro.

L’obbligo di comunicazione preventiva, quindi, riguarda i soli committenti che operano in qualità di imprenditori.

L’obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986, che dispone per i redditi diversi quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di

fare, non fare o permettere. Tali compensi, ai sensi del D.P.R. n. 600/73, all’atto della corresponsione, sono assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20% a cura del committente. Inoltre, sotto il profilo previdenziale, con il superamento della soglia dei 5.000 euro annui, in relazione ai compensi superiori a tale soglia, il committente è tenuto al versamento della contribuzione alla gestione separata.

In sintesi:

Si ha prestazione autonoma occasionale ex art. 2222 c.c. quando una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio:

  • con lavoro prevalentemente proprio

  • senza vincolo di subordinazione

  • senza alcun coordinamento con il committente

  • l’esercizio dell’ attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità

  • corresponsione di un corrispettivo

Il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per:

  • l’assenza del coordinamento con l’attività del committente;

  • la mancanza di inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;

  • il carattere episodico dell’attività;

  • la completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.

In caso di assoggettabilità alla comunicazione, la norma prevede in via ordinaria che sia inviata all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica (non PEC).

La comunicazione deve essere effettuata PRIMA dell’inizio della prestazione autonoma occasionale La lettera di incarico potrebbe fare fede in relazione alla data di inizio

Regime transitorio ENTRO IL 18 GENNAIO:

  • Prestazioni avviate a partire dal 21 dicembre 2021, anche se cessate

  • Prestazioni in essere al 21 dicembre 2021

È stato assegnato un termine di 7 giorni per poter comunicare, seppure tardivamente, la prestazione occasionale

In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, Applicando l’art. 16 L. 689/1981 la sanzione è così pari ad € 833,33 ossia 1/3 di € 2.500.

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