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Giurisprudenza a favore delle associazioni

La Giurisprudenza attualmente è ancora altalenante, non abbiamo degli indirizzi precisi, ma vi sono due sentenze (CTR Lazio e CTP Lecco del 2013) che aiutano a mettere un po’ di ordine nella complessa normativa del settore. La prima statuisce che non è necessario avere fisicamente un libro soci, ma sono sufficienti le richieste di ammissione di coloro che intendono far parte dell’associazione; inoltre, se gli associati non intervengono alle assemblee, siccome si tratta di un diritto, non deve essere richiesto come obbligo di partecipazione e comunque rientra nel rapporto associativo. La seconda sentenza mette in evidenza il fatto che per poter applicare le agevolazioni ciò che conta è lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, a prescindere dal fatto che ci sia l’iscrizione al CONI e alla Federazione di appartenenza (queste sono richieste per il riconoscimento sportivo non fiscale). La sentenza mette l’accento sugli aspetti sostanziali più che formali, conta quello che si fa (attività sportiva dilettantistica), e questa è in perfetta sintonia con la sentenza della Corte di Giustizia Europea che ribadisce il fatto che tutte le attività sportive sarebbero escluse da IVA a prescindere dal soggetto che riceve la prestazione, quando tali servizi sono offerte da enti senza scopo di lucro. L’Agenzia delle Entrate locale, invece, parte dal presupposto che solo le attività svolte nei confronti dei bambini sarebbero “vere” attività sportive, le altre no, tantomeno quelle svolte nelle palestre o nei diving. Attualmente se ne discute in Commissione Tributaria . Vedremo come andrà a finire. Vi terremo informati. Nel frattempo, cerchiamo di regolarizzare tutte le associazioni dal punto di vista fiscale.

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