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Green pass per i lavoratori del settore privato


L’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127, conv. L. 19.11.2021 n. 165, prevede l’obbligo, per tutti coloro che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Per i lavoratori con meno di 50 anni di età, per accedere ai luoghi di lavoro rimane sufficiente il green pass “base”, ottenibile anche dopo aver eseguito un tampone rapido o molecolare con esito negativo rispettivamente nelle 48 o nelle 72 ore precedenti.

Per i lavoratori, siano essi cittadini italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea residenti in Italia o cittadini stranieri di cui agli artt. 34 e 35 del DLgs. 286/98, che abbiano compiuto 50 anni di età o che debbano compiere il cinquantesimo anno di età dopo l’8.1.2022, hanno l’obbligo, a partire dal 15.2.2022 e fino al 15.6.2022, di possedere ed esibire il green pass “rafforzato”, ottenibile a seguito di vaccinazione o di guarigione. Questo nuovo obbligo è stato introdotto dal DL 7.1.2022 n. 1 e si aggiunge, chiaramente, al rispetto dei protocolli e delle Linee Guida di settore contro il COVID-19.

Rientra nell’applicazione dell’obbligo di green pass chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato a prescindere dalla tipologia contrattuale in base alla quale tale attività viene prestata, ricomprendendo quindi le attività svolte, anche sulla base di contratti esterni, a titolo di volontariato, con causa di formazione, libera professione, ecc. Vi rientra anche il lavoro domestico.

L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro non trova applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

il personale senza il green pass è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione dello stesso e, comunque, non oltre il 31.3.2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

SANZIONI: per il lavoratore una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600,00 e 1.500,00 euro, comminabile dal Prefetto previa segnalazione da parte del datore di lavoro;

ed una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda. Per il datore di lavoro una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro.


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