Un punto controverso all’interno delle associazioni, siano esse sportive che culturali, è il cosiddetto “punto di ristoro”, ossia la somministrazione di alimenti e bevande situata all’interno dei locali dell’associazione. La norma, in questo caso, è molto chiara: la somministrazione è sempre attività commerciale. Però il problema è un altro: come va trattato rispetto alla restante parte dell’attività ? Va tenuto sempre presente un principio cardine della norma agevolativa, ossia qualunque attività commerciale deve essere sempre marginale ed accessoria rispetto all’attività istituzionale, il che significa che se in termini di volumi di proventi e di entrate risultasse superiore a quello dell’attività istituzionale, si rischia di perdere lo status di ente non commerciale. Ciò è applicabile alle associazioni culturali ma non sarebbe applicabile alle associazioni sportive, in quanto grazie all’articolo149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi queste sono esonerate dalla perdita della qualifica nel caso non vengano rispettati i limiti imposti dallo stesso articolo. Ma in questo caso, ossia prevalenza dell’attività commerciale su quella istituzionale, si avrebbero due tipi di problemi: il primo in ordine alla concorrenza sleale che si andrebbe a fare a tutte le attività di somministrazione che non sono associazioni e che applicano tutte le imposte ordinarie, ed un secondo problema legato ai possibili controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate che, nonostante il sopra citato articolo del TUIR, troverebbero una serie di dati che porterebbero al disconoscimento della qualifica di ente non commerciale, con conseguente calcolo di imposte evase, sanzioni ed interessi. Quindi va bene avere il punto di ristoro semprechè non si abbia un ricarico tale da farlo configurare come attività di lucro, sia comunque un’attività marginale e che venga svolta la solo fine di coprire una parte dei costi dell’associazione, e sopratutto che venga svolta nei confronti degli associati regolarmente tesserati. Sara Chen
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