L’Agenzia delle Entrate, nella sua numerosa documentazione di prassi, (circolare 21/2003, risoluzione 38/2010), evidenzia gli elementi essenziali necessari al fine di essere riconosciuti Associazioni Sportive ed accedere ai benefici fiscali.
Atto Costitutivo e Statuto registrati
Statuto contenente le clausole ex art.148 TUIR
Denominazione con dicitura “Associazione Sportiva Dilettantistica” in tutta la documentazione, siti, e qualunque atto scritto inerente l’associazione
Invio telematico del modello EAS
Svolgimento in via principale di attività sportiva dilettantistica.
Su quest’ultimo punto vorrei fare un approfondimento, infatti non sempre è chiaro cosa s’intende per attività dilettantistica. Si tratta di un’ attività sportiva svolta in modo non professionale, ossia con fini ricreativi e ludici, che può essere svolta anche in modo agonistico o non agonistico. La confusione su questo punto è notevole, infatti spesso si pensa che attività sportiva dilettantistica sia sinonimo di agonismo, ma non è così, infatti ciò che va preso in considerazione è il dilettantismo, ossia il fatto di svolgere lo sport per puro divertimento durante il proprio tempo libero senza che questo diventi la propria professione.Se poi durante il tempo libero si fa una gara agonistica, questo non conta ai fini del riconoscimento dell’attività sportiva.
L’unico ente in grado di affermare se un’attività è da considerarsi sportiva o meno, è il CONI e pertanto l’Agenzia delle Entrate ha il dovere di chiedere un suo parere nel caso di verifiche.
La giurisprudenza è ormai unanime nell’affermare che la sostanza prevale sulla forma e pertanto ciò che va considerato è se l’associazione svolge realmente un’attività sportiva riconosciuta dal CONI. E’ chiaro che se però l’attività sportiva si riduce ad una mera prestazione di servizi, come a volte accade nelle palestre di fitness, l’Agenzia delle Entrate tende a disconoscere lo status di Associazione Sportiva, con perdita delle agevolazioni fiscali ed in questo caso la verifica fiscale potrebbe diventare abbastanza “onerosa”.
Dott.ssa Sara Chen
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